UNA PERSONA NON AUTOSUFFICENTE OVER 65 RICOVERATA PRESSO UNA STRUTTURA ACCREDITATA PAGA L’IMPORTO DELLA PROPRIA RETTA IN BASE ALLA PROPRIA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE). L’EVENTUALE INTEGRAZIONE SPETTA AL COMUNE DI RESIDENZA E NON AI FAMILIARI!! LO DICE LA LEGGE !!
Sono anni che sostengo come sia illegittimo chiedere soldi alle famiglie e che i comuni debbano creare un fondo ad hoc (per legge), un capitolo di bilancio come spesa corrente attraverso i dovuti trasferimenti da parte della regione e che non siano “regolari” i regolamenti delle case di riposo quando chiedono l’impegno a pagare ai familiari come fattore fondamentale per il ricovero in struttura.
Da oggi i cittadini sappiano che il Tribunale Amministrativo del Veneto non ammette più questo atteggiamento che impone ingenti esborsi di denaro alle famiglie, atteggiamento considerato palesemente illegittimo.
Il 27 dicembre scorso presso il Tar di Venezia è stata depositata un’importante sentenza che condanna il comune di Vicenza al pagamento dell’integrazione della retta di un’anziana cittadina non autosufficiente ricoverata presso una struttura accreditata (casa di riposo). Il contenzioso si era aperto dal momento che i familiari della persona chiedevano fosse applicata la normativa vigente che prevede in modo inequivocabile che l’eventuale integrazione della retta spetti al comune di residenza e non ai propri familiari, considerando che la normativa vigente esclude nel modo più assoluto i parenti degli anziani da questo onere economico, che al contrario, spetta, ripeto, al comune di residenza.
Credo sia assolutamente da evidenziare il modo attraverso il quale si è arrivati al verdetto finale senza il passaggio preliminare della “sospensiva” rispetto la richiesta della struttura e del comune di Vicenza che pretendevano il pagamento da parte dei parenti civilmente obbligati, ovvero che sia immediatamente arrivata la sentenza che credo rappresenti una sorta di “copia incolla” per chi in futuro intenda far valere questo importante diritto.
Già nel 2010 il consiglio comunale di Rovigo si era espresso all’unanimità rispetto ad una mia mozione che chiedeva l’applicazione della legge e mi chiedo come ad oggi gli uffici non abbiano proceduto in questo senso rischiando persino di essere condannati per danno erariale dal momento che un cittadino residente si rivolga al Tar con le stesse modalità di Vicenza.
In questi giorni Rifondazione Comunista provvederà a informare i rappresentanti legali di comuni e case di riposo della Provincia inviando copia della sentenza con l’unico obbiettivo di togliere di mezzo eventuali dubbi residui rispetto all’applicazione della legge, nel frattempo organizzeremo volantinaggi e assemblee informative per informare le famiglie circa il contenuto della legge.
Deve finire questa abitudine che sta’ impoverendo centinaia di famiglie anche nel nostro territorio, gente che si vende la casa per poter assistere e curare un proprio caro in una struttura considerato che stiamo parlando di persone ammalate di patologie cronico-degenerative contemplate dai livelli essenziali di assistenza.
Cristiano Pavarin
Responsabile area politiche sociali
Rifondazione Comunista
Rovigo, 4.1.12
Di seguito il testo della sentenza che si potrà verificare sul sito del TAR VENETO alla voce ricorsi n.1971 del 2011
N. 01971/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1971 del 2011, proposto da:
xxxxxxee xxxxx, rappresentate e difese dall’avv. Stefania Cerasoli, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
contro
Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento P.g.n. 72920 del 28.10.2011 a firma del Dirigente dei Servizi Sociali ed Abitativi del Comune di Vicenza Dr. Adde, con il quale il Comune di Vicenza rigettava l’istanza di integrazione della quota alberghiera della retta presentata dalla Sig.ra xxxxx in nome per conto della madre, Sig.raxxxxx, in data 25.07.2011 ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, IV comma, e 25 della Legge 08.11.2000 n. 328;
del regolamento adottato dal Comune di Vicenza con Delibera n. 121 del 05.04.2006 contenente i “Criteri concernenti l’erogazione di prestazioni e servizi socio-assistenziali”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorso è fondato.
Ed invero come ha avuto occasione di affermare recentemente il Consiglio di Stato deve ritenersi che l’articolo 3, comma 2 ter del d.lgs n. 109 del 1998 “pur demandando in parte la sua attuazione al successivo decreto, abbia introdotto un principio, immediatamente applicabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali. Tale regola non incontra alcun ostacolo per la sua immediata applicabilità e il citato decreto, pur potendo introdurre innovative misure per favorire la permanenza dell’ assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, non potrebbe stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione del solo assistito; di conseguenza, anche in attesa dell’adozione del decreto, sia legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, attendendo proprio ad una facilitazione all’accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza”(Con. Stato sez. 5^ 16.03.2011 n. 1607)
A tale conclusione perviene il Consiglio di Stato facendo leva anche sui principi contenuti nella Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (principi che si basano sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale e dell’indipendenza dei disabili) ed in particolare sull’articolo 3 che impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici.
Il collegio condivide tale orientamento giurisprudenziale e pertanto in accoglimento del primo (e assorbente) motivo di ricorso dispone l’annullamento dell’atto impugnato.
Di conseguenza la richiesta di integrazione della retta alberghiera dovrà essere valutata prendendo a
riferimento i soli redditi della signora xxxxxxxxx
Il ricorso va pertanto accolto nei sensi sopra specificati.
Restano assorbiti i motivi non esaminati.
La complessità e la novità della questione consente di disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011
con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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